Sussistenza della giusta causa in caso di dimissioni
Con una recentissima sentenza (Cass. Sez. Lav., n. 24477 del 24.11.2011) la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ritenuto che sussiste la giusta causa di dimissioni anche quanto il recesso non segue immediatamente i fatti che le hanno determinate. Mentre invece non è configurabile la giusta causa di dimissioni nell’ipotesi in cui il lavoratore manifesti la volontà di dimettersi per giusta causa, ma poi dichiari al datore di lavoro di essere pronto a continuare la sua attività anche durante tutto o parte il periodo di preavviso, poiché la giusta causa di dimissioni si verifica proprio perchè vi sono circostanze che di fatto rendono impossibile la prosecuzione, pure provvisoria, del rapprto di lavoro. In tale ipotesi infatti è proprio il lavoratore che con il suo comportamento (continuazione della prestazione durante il preavviso) esclude l’esistenza della giusta causa di dimissioni.
La sentenza di cui sopra riguardava il seguente caso.
La Corte di Appello aveva confermato la sentenza di primo grado resa dal Tribunale con la quale era stata accolta la domanda di un dipendente, inquadrato come dirigente, che si era dimesso per giusta causa. La domanda mirava ad ottenere la dichiarazione di illegittimità della trattenuta, effettuata dal datore di lavoro, sulle competenze di fine rapporto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Il ricorrente aveva indicato quale giusta causa di dimissioni, l’omessa corresponsione della retribuzione per un periodo di sei mesi a causa della amministrazione straordinaria per insolvenza del datore di lavoro.
Proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro (subentrata al precedente datore di lavoro a causa dell’amministrazione straordinaria) soccombente sul presupposto che la Corte di Appello aveva errato perchè, nonostante il fallimento del datore di lavoro, aveva ravvisato la sussistenza della giusta causa di dimissioni del lavoratore. Mentre invece per la datrice di lavoro il fallimento non poteva costituire ex art. 2119 c.c. giusta causa di recesso.
A questo punto la Suprema Corte dopo aver constatato che il dirigente aveva continuato a prestare la sua attività lavorativa a favore della società datrice di lavoro per altri 4 mesi successivi al mancato pagamento delle retribuzioni, cosicchè aveva anche in parte prestato la sua attività durate il periodo di preavviso, ha stabilito l’esclusione della sussistenza del giusta causa, ritenendo fondato il motivo di impugnazione proposto dal datore di lavoro. E nello specifico ha pronunciato il seguente principio: “Ancorché la sussistenza di dimissioni per giusta causa possa ammettersi anche quando il recesso non
segue immediatamente i fatti che lo giustificano ed il lavoratore possa recedere e solo successivamente addurre l’esistenza di una giusta causa, è tuttavia da escludere nel caso in cui il lavoratore, manifestando la volontà di dimettersi, abbia dichiarato al datore di lavoro di essere pronto a continuare l’attività per tutto o per parte del periodo di preavviso,
atteso che, in tale ipotesi, è lo stesso lavoratore ad escludere, con il suo comportamento, la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione, anche soltanto temporanea, del rapporto”. Ha inoltre precisato che la sentenza di appello impugnata dalla società datrice di lavoro avrebbe dovuto comunque tenere nella giusta considerazione la circostanza che la società si trovava in stato di amministrazione straordinaria e pertanto non aveva la possibilità di pagare direttamente (ossia senza l’autorizzazione del giudice delegato) le retribuzioni che erano maturate anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza. Concludeva accogliendo il ricorso della società datrice di lavoro.