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Liberalizzazione professioni le novità

Il decreto sulle liberalizzazione professioni avrà un grande impatto sui professionisti e comporterà:
1. l’abolizione delle tariffe professionali;
2. il compenso del professionista, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministrero della Giustizia;
3. il Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze stabilirà, a mezzo di decreto, i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe; 
4. la pattuizione (per iscritto su richiesta) del compenso al momento del conferimento dell’incarico da parte del cliente;
5. la specificazione da parte del professionista al cliente del grado di complessità dell’incarico, con l’indicazione altresì di tutti gli ulteriori oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico;
6. l’indicazione dei dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
7. la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
8. l’inottemperanza di quanto sopra disposto ai punti da 4 a 7 costituisce illecito disciplinare del professionista.
9. la possibilità per il cliente di richiedere un preventivo al professionista;
10. la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
11. l’estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi
Vediamoli nello specifico.

1. Abolizione tariffe professionali:
Sul punto il decreto liberalizzazione professioni ha previsto innanzi tutto l’abrogazione di tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime.
Nel caso invece di liquidazione dei compensi per via giudiziale, cioè in caso di controversie, sarà un decreto del Ministero della Giustizia che determinerà le modalità di quantificazione del compenso al professionista.

2. Pattuizione (per iscritto su richiesta) del compenso al momento del conferimento dell’incarico da parte del cliente
Il decreto sulle liberalizzazioni, salvo modifiche, ha stabilito sul punto che tutti i professionisti concorderanno con il cliente, in forma scritta su richiesta di costui, il preventivo per la prestazione richiesta. Molto importante da sottolineare l’obbligo deontologico della redazione del preventivo, la cui inottemperanza costituirà per il professionista un illecito disciplinare.
Alla stregua di tali modifiche dunque il compenso per le prestazioni professionali scaturirà anche  dalla libera contrattazione fra le parti, professionista da un lato e cliente dall’altro.

3. Possibilità per il cliente di richiedere un preventivo al professionista
Un’altra novità del decreto è rappresentata dalla possibilità per il potenziale cliente di richiedere al professionista un preventivo per l’attività che gli si andrà a domandare.

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4. Specificazione da parte del professionista del livello di complessità dell’incarico affidato
Il professionista sarà anche tenuto a far conoscere al cliente il livello di complessità dell’incarico che questi gli andrà ad affidare, nonchè tutte le informazioni necessarie agli eventuali ulteriori oneri che potrebbero presentarsi dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico stesso.

5. Indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa stipulata dal professionista
Il decreto sulla liberalizzazione, salvo modifiche, ha stabilito sul punto che il professionista, al momento della determinazione del preventivo, sarà tenuto ad indicare l’esistenza di una copertura assicurativa, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale.

6. Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni
Il decreto sulla liberalizzazione intende inoltre facilitare l’accesso dei giovani nel mercato del lavoro mediante la previsione di tirocini finalizzati all’iscrizione negli Albi professionali già durante il corso di studi universitario da svolgersi nell’ultimo biennio e prima del conseguimento della laurea specialistica o magistrale, per una durata non superiore a 18 mesi. Nello specifico il decreto è andato a modificare l’art. 6 della L.n. 168/1989, con l’inserimento, dopo il comma 3, del comma 3 bis, il cui testo sarà (salvo eventuali modifiche) “Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

7. Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi
Il decreto sulle liberalizzazione ha modificato inoltre l’art. 39 (Misure per le micro, piccole e medie imprese), comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come segue: “7. In materia di  patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale dei  confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell’articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle  disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purchè le piccole e medie imprese socie e i liberi professionisti soci dispongano  almeno della metà piu’ uno dei voti esercitabili nell’assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica  sia riservata all’assemblea.”
Ciò significa quindi che anche per i liberi professionisti vi sarà la possibilità di poter partecipare al capitale sociali dei confidi e delle banche con i medesimi limiti societari previsti per gli altri enti.

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