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Malattia lavoratore diritti e doveri

Lo stato di malattia è causa impeditiva dello svolgimento della prestazione lavorativa. In tal caso il rapporto di lavoro resta sospeso per tutta la durata della patologia da cui è afflitto il lavoratore, si realizza quindi la c.d. impossibilità sopravvenuta della prestazione determinata da ragioni di carattere biologico (stessa situazione anche in caso di infortunio e maternità).

In caso di malattia il lavoratore ha diritto:
alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di tempo che varia in base all’anzianità di servizio,
alla corresponsione della  retribuzione o della indennità nella misura e per il tempo stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi di categoria, dagli usi o secondo equità,
al computo del periodo di malattia nella anzianità di servizio.
Al fine di evitare il  fenomeno del c.d. assenteismo nei luoghi di lavoro, è consentito al datore di lavoro di far disporre delle visite mediche di controllo da parte dell’INPS nei confronti del lavoratore assente per malattia.
I lavoratori (sia pubblici che privati) quindi, nel caso in cui siano colpiti da qualche forma di patologia, devono innanzi tutto informare il datore di lavoro e poi, secondo la recente riforma, sarà il medico di famiglia che provvederà ad inoltrare  per via telematica all’INPS e al datore di lavoro il certificato medico attestante lo stato e la durata della malattia del dipendente.
In caso di malattia dunque il lavoratore  (comunitario ed extracomunitario assicurato con l’INPS) avrà diritto alla c.d. indennità di malattia che è una prestazione a carico dell’INPS finalizzata a garantire al lavoratore un trattamento economico per il periodo in cui sia asssente dal lavoro a causa dello stato patologico.
L’importo di tale indennità è pari al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di malattia e pari al 66,6% per i giorni di malattia successivi al ventesimo o in caso di ricaduta, secondo quanto stabilito dall’INPS.
La durata del versamento della indennità di malattia è di 180 giorni per ciascun anno solare (i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza l’Inps provvederà al suo pagamento). Spetta ai lavoratori a tempo indeterminato dell’agricoltura, dell’industria, agli apprendisti e ai lavoratori sospesi.

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