Processo civile le novità introdotte dal D.L. 212 del 2012
La LEGGE 17 febbraio 2012, n. 10 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, ha abrogato l’obbligo di depositare l’istanza di trattazione per le cause pendenti da oltre 3 anni in Appello e Cassazione.
Il D.L. Del 22.12.2011 n. 212 al fine di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia ha introdotto alcune modifiche al processo civile. Infatti dall’1.1.2012 decorre il termine semestrale per ottemperare al nuovo onere processuale previsto dall’art. 14 del D.L. n. 212/2011 cit. (che ha modificato l’art. 26 della c.d. Legge di stabilità, ossia la L.n. 183/2011).
La novità di rilievo introdotta dall’art. 14 cit. riguarda la introduzione della commintaria della estinzione del processo nel caso in cui non venga depositata nel termine semestrale, decorrente come sopra dal 1° gennaio 2012, una istanza, sottoscritta sia dall’avvocato che dal suo cliente, dalla quale risulti la persistenza dell’interesse alla trattazione e definizione dei processi civili, come segue:
per i giudizi innanzi alla Corte di Appello pendenti da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità (L. 22.11.2011 n. 183);
per i giudizi pendenti innanzi alla Corte Suprema di Cassazione aventi ad oggetto ricorsi avverso sentenze pubblicate prima della data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009 n. 69
Nello specifico l’art. 26 della L.n. 183/2011, così come modificato dall’14 del D.L. 212/2011 cit. (le parti modificate sono quelle in neretto), prevede che: “1. Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello «da oltre tre anni» prima della data di entrata in vigore della presente legge, la cancelleria avvisa le parti costituite dell’onere di presentare istanza di trattazione del procedimento, con l’avvertimento delle conseguenze di cui al comma 2. «Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
2. «Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89».
3. «Nei casi di cui al comma 1» il presidente del collegio dichiara l’estinzione con decreto.”
Nella Sezione di questo sito dedicata ai Formulari, si potrà trovare un fac simile dell’istanza ex art. 14 D.L. 212/2011 di cui sopra.
Vedi le formule dellel istanze di trattazione innanzi alla Corte di Cassazione e innanzi alla Corte di Appello