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Inadempimenti datore nel contratto di apprendistato

Nel caso in cui il datore di lavoro sia inadempiente in merito alla erogazione della formazione all’apprendista sarà tenuto, in base alle previsioni dell’art. 7 del D.L.vo n. 167/2011, a versare ”la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione”. Inoltre, qualora a seguito di attivita’ di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione dovesse emergere ”un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottera’ un provvedimento di disposizione, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere”. Per le citate violazioni il datore di lavoro sarà inoltre punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00. Inoltre, ”in caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro”.

Stabilisce il comma 2 del citato art. 7 che: ”Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall’articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorita’ competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e’ la Direzione del lavoro territorialmente competente’‘.

Si evidenzia che a norma del comma 3, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, non sono inclusi nel computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi ai fini dell’applicazione di particolari normative e istituti, fatte salve salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo. Ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale il citato art. 7 prevede che è possibile assumere con contratto di apprendistato anche lavoratori in mobilita’. Per tali categorie di lavoratori ”trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonche’ il regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”.

Giova evidenziare che con l’entrata in vigore del D.L.vo n. 167/2011 sono stati abrogati:

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  • la legge 19 gennaio 1955, n. 25,

  • gli artt. 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,

  • l’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196,

  • gli artt. da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

E’ stabilito al comma 7 che ”per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti”.

Per quanto concernono poi gli incentivi alla occupazione, il comma 9 stabilisce che in attesa della riforma ”restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell’apprendistato”. Invece per quanto concernono i benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza socialesono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo”.

Infine, per i datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni, il comma 10 stabilisce che ”possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove e’ ubicata la sede legale”.

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