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Contributo unificato la tabella del 2011

Lavoro dipendente, pubblicato il DL per la riduzione della pressione fiscale

Contributo unificato la tabella del 2011

Tabella del contributo unificato da versare in base al valore della causa (aggiornate con le modifiche di cui all’art. 37 del D.L. 6.7.2011 n. 98, convertito in L.n. 15.7.2011, n. 111) (N.B.: fare comunque riferimento alle eventuali modifiche di legge che siano nel frattempo intervenute)

VALORE DELLA CONTROVERSIA CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO

A) fino a € 1.100,00 € 37,00

Lo stesso importo è previsto a far data dal 6 luglio 2011 per:

B) Superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 85,00

Lo stesso importo è previsto per:

C) Superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 206,00

Lo stesso importo è previsto per:

D) Superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 450,00

Il medesimo importo è previsto per:

E) Superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 660,00

F) Superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 1.056,00

G) Superiore a € 520.000,00 € 1.466,00

N.B.: Lo stesso importo è previsto qualora manchi nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio la dichiarazione relativa al valore della causa.

PROCESSI DI ESECUZIONE:

CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO

(ossia la metà del contributo unificato previsto per i processi esecutivi immobiliari).

PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO

€ 146,00

PROCEDIMENTI DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE

In aggiunta al contributo unificato determinato in base agli scaglioni di valore come sopra indicati, è dovuto un ulteriore importo la c.d. imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari pari a € 168,00

L’importo del contributo unificato viene ridotto della metà, rispetto agli scaglioni di riferimento nei seguenti casi:

OMESSA INDICAZIONE NELL’ATTO DA PARTE DEL DIFENSORE DELLA POSTA ELETTRONICA (PEC) E DEL SUO CODICE FISCALE:

Qualora l’avvocato difensore della parte ometta di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec), il proprio numero di fax o il suo codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio (ivi compreso il processo tributario), l’importo del contributo unificato è aumentato della metà.

PROCEDURE FALLIMENTARI

Il contributo unificato dovuto è di € 740,00 (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura).

INSINUAZIONE TEMPESTIVA AL PASSIVO

Il contributo unificato non è dovuto.

INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO

Il contributo unificato non è dovuto con riferimento ai fallimenti “nuovo rito”, cioè per i fallimenti dichiarati a far data dal 16 luglio 2006.

Per i fallimenti dichiarati prima della suddetta data, il contributo unificato è calcolato in base al valore del credito per cui si procede.

PROCEDIMENTI ex art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689

Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate ex art. 30 T.U. spese di giustizia pari a € 8,00.

RICORSI AMMINISTRATIVI

Per i ricorsi proposti innanzi ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, il contributo unificato è dovuto come segue:

a) pari a € 300,00 per:

I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata il proprio recapito fax, ovvero se ometta di indicare nel ricorso il suo codice fiscale.

L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

Il contributo unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall’art. 25 della L. n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della dir. 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA

Per i ricorsi principale ed incidentale proposti innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali il contributo unificato è dovuto come segue:

a) controversie di valore fino a € 2.582,28: € 30,00

b) controversie di valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00: € 60,00

c) controversie di valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00 e per controversie di valore indeterminabile: € 120,00

d) controversie di valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00: € 250,00

e) controversie di valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00: € 500,00

f) controversie di valore superiore a € 200.000,00: €1.500,00

L’importo del contributo unificato di € 1.500,00 (come indicato alla lettera f) è dovuto anche nel caso di mancata indicazione della dichiarazione, nelle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio, del valore della causa.

CASI PARTICOLARI:

L’azione civile nel processo penale è esente dal pagamento del contributo unificato, se è chiesta solo la condanna generica del responsabile. Se è invece richiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell’importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore.

Il contributo unificato è dovuto in base al valore della causa.

Altri Procedimenti

Per i processi di volontaria giurisdizione: € 85,00

Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c.(procedimenti in Camera di Consiglio): € 85,00

Reclami contro i provvedimenti cautelari: € 85,00

Regolamento di competenza: C.U. ordinario

Regolamento di giurisdizione: C.U. ordinario

Processi innanzi alla Corte di Cassazione: C.U. ordinario oltre ad un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari.

Giudice di Pace

Il contributo unificato da versare in caso di processi innanzi al Giudice di Pace si determina in base agli importi indicati nelle tabelle ordinarie

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