Giudice competente nelle cause di lavoro
Le controversie in materia di lavoro, ossia le controversie che hanno ad oggetto:
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rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all’esercizio di una impresa;
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rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonche’ rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
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rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
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rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita’ economica;
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rapporti di lavori dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche’ non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.
sono di competenza e vanno incardinate innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Prima di iniziare un giudizio, occorre innanzi tutto stabilire quale sia il tribunale compente per territorio. Questo si determina, a norma dell’art. 413 c.p.c., tenendo in considerazione i seguenti criteri:
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il luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro;
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il luogo dove si trova l’azienda o la sede presso la quale è addetto il lavoratore;
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il luogo dove si trova l’azienda o la sede presso la quale il lavoratore ha prestato la sua opera nel momento in cui è cessato il rapporto o si è verificato l’evento che ha determinato l’avvio di un procedimento giudiziale.
Sempre a norma dell’art. 413 c.p.c., la competenza come sopra determinata, “permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purche’ la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione“.
Per quanto riguarda la competenza per territorio relativa ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, questa è determinata, sempre a norma dell’art. 413 c.p.c. “dal giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione“.
Invece per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni il tribunale compente è determinato dalla circoscrizione ove ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.