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Tutela maternità: lavoro notturno. Sanzioni:

L’art. 53, comma 1, del T.U. sulla tutela della maternità e della paternità vieta al datore di lavoro di adibire le lavoratrici, dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, al lavoro notturno, intendosi per tale quello che si svolge dalle ore 24 alle ore 6 del mattino. Inoltre al comma 2 viene previsto che non sono obbligati a prestare lavoro durante la fascia considerata notturna (cioè possono rifiutarsi di svolgerlo, laddove fosse loro richiesto dal datore di lavoro):

a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni“;

Non sono altresì obbligati a prestare lavoro notturno le lavoratrici o i lavorati che abbiano a proprio carico una persona disabile “ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”.

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Tali previsioni sono ovviamente estese anche alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri in caso di adozione o affidamento.

In caso di violazione del divieto di adibizione al lavoro notturno della lavoratrice in stato di gravidanza e poi durante il primo anno di vita del bambino, da parte del datore di lavoro, questi può essere punito con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda da € 516 fino a € 2.582.

Tra l’altro in caso di violazione da parte del datore di lavoro di tale divieto l’art. 38 del D.Lgs. n. 198/2006 prevede una speciale tutela per i lavoratori. Infatti questi possono proporre ricorso innanzi al tribunale in funzione del giudice del lavoro competente per territorio, ed il magistrato “nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all’autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti“. Se il datore di lavoro non ottempera all’ordine del giudice del lavoro è punito ai sensi dell’art. 650 c.p. (Art. 650. Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità: Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206“.

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