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Malattia figlio congedi e trattamento economico:

La normativa sulla tutela della maternità e paternità all’art. 47, comma 1, del T.U. prevede dei periodi di astensione dal lavoro per i genitori lavoratori, da usufruire in via alternativa dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, in caso di malattia di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. In tali casi la durata di ogni permesso non è predeterminata ed in genere può interamente coincidere con la durata delle malattie del bambino.

Mentre per i bambini di età compresa tra i tre e gli otto anni, l’art. 47 cit., comma 2, prevede che ciascun genitore alternativamente ha diritto di astenersi dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno.

Per usufruire di tali congedi i genitori lavoratori devono presentare al datore di lavoro il certificato medico di malattia del bambino, rilasciato dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Se la malattia del bambino invece rende necessario il ricovero ospedaliero viene interrotto, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie.

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Sempre a norma dell’art. 47 si evidenzia che ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore e che il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

I congendi per malattia del figlio non sono retribuiti, ma l’art. 48 del T.U. stabilisce che vengono computati nell’anzianità di servizio del genitore richiedente con esclusione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

Mentre per quanto concerne il trattamento previdenziale, l’art. 49 del T.U. prevede che per i periodi di congedo per la malattia del figlio “è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino“. Invece dopo il terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, “è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall’articolo 35, comma 2“.

Naturalmente i congedi per le malattie del bambino spettano, secondo quanto prevede l’art. 50, anche in caso di adozioni ed affidamenti, solo che il limite di età va da zero a tre anni per i congedi di cui al comma 1 dell’art. 47. Mentre fino al compimento dell’ottavo anno la normativa è la medesima con applicazione del comma 2 dell’art. 47. Inoltre, a norma del comma 3 dell’art. 50, se i bambini al momento dell’adozione o dell’affidamento hanno una età compresa tra i sei e i dodici anni, “il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare alle condizioni previste dall’articolo 47, comma 2“.

Per la fruizione di tali congedi la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a norma dell’art. 51 a presentare una dichiarazione che attesti che “l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo“.

Si evidenzia che l’art. 52 in tema di sanzioni prevede che “il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro” sono puniti con sanzioni di carattere pecuniario.

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