Astensione obbligatoria lavoro per maternità anticipata:
In taluni casi particolari è consentito alla lavoratrice gestante di usufruire anticipatamente del periodi di astensione dal lavoro. Ciò si verifica quando vi siano rischi per la gravidanza dovuti a problemi di salute della gestante.
L’astensione dal lavoro in via anticipata è disciplinata dall’art. 17 del T.U. sulla tutela della maternità e paternità, che attribuisce al Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro (c.d. Ispettorato del lavoro), la facoltà di disporre, all’esito di accertamenti medici effettuati dai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanz a fino a due mesi prima della data presunta del parto, per i motivi previsti al comma 2 dell’art. 17 cit., e cioè:
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gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose della gestante che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidenza stesso;
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quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del nascituro;
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quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni
La domanda di astensione anticipata può essere presentata direttamente dalla lavoratrice, da un suo delegato o direttamente dal datore di lavoro presso gli Uffici dell’Ispettorato del lavoro che di norma è ubicato presso le sedi delle Direzioni Provinciali del Lavoro competenti per territorio, corredata di apposita documentazione. Per esempio la D.P.L. di Roma richiede in allegato alla domanda, il certificato medico rilasciato dalla struttura competente ed eventualmente la dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti l’attività svolta dalla lavoratrice e l’impossibilità di essere spostata ad altre mansioni.
Hanno diritto all’astensione anticipata le lavoratrci gestanti sia dipendenti da datori di lavoro pubblici che privati.
In taluni casi l’astensione anticipata può essere disposta d’ufficio dagli Ispettori del lavoro nel caso in cui durante una ispezione sui luoghi di lavoro ravvisino la presenza di condizioni ambientali non salubri per le lavoratrici gestanti con impossibilità per il datore di lavoro di spostarle ad altre mansioni.
Per quanto concerne l’aspetto retributivo, alle donne in astensione obbligatoria anticipata per maternità spetta, a norma dell’art. 22 del T.U. sulla tutela della maternità e paternità, una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità anticipata dal datore di lavoro ma di competenza dell’Istituto previdenziale. Naturalmente anche l’astensione anticipata di maternità viene computata nell’anzianità di servizio, nella tredicesima mensilità o gratifica nataliza e nelle ferie. Inoltre tutti i periodi di astensione obbligatoria per maternità, anche in via anticipata, sono utili ai fini della progressione di carriera poichè vengono considerati come attività lavorativa, a meno che i contratti collettivi non richiedano a tele scopo particolari requisiti. Infine per quanto concerne le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.