Assegno maternità per madri non lavoratrici:
L’INPS eroga a favore dei genitori naturali, adottanti, affidatari preadottivi una prestazione previdenziale (che di fatto è a carico dello Stato), il c.d. assegno di maternità, al verificarsi di determinate condizioni.
Per le madri e i padri (in caso di abbandono del figlio da parte della madre; di affidamento esclusivo; di affidamento preadottivo; di essere adottante o affidatario non coniugato; di separazione dei coniugi durante la procedura di affidamento; ecc. ) tali condizioni sono:
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di avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o, in caso di adozione, dell’ingresso del minore in famiglia;
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oppure l’aver svolto per almeno 3 mesi una attività lavorativa ma aver perso il diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali (in tal caso il periodo tra la data della perdita del diritto e la data del parto o, in caso di adozione o affidamento, dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia, non deve essere superiore a 9 mesi o al periodo di fruizione delle prestazioni godute;
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infine, se ha cessato di lavorare per recesso (anche volontario) dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza (in tal caso deve avere comunque 3 mesi di contribuzione nel periodo tra i 18 e 9 mesi prima del parto).
Inoltre se il padre richiedente l’assegno di paternità ha riconosciuto il neonato, o è coniuge della donna adottante o affidatoria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o adottiva o affidataria preadottiva, è necessario che: al momento in cui presenta la domanda sia regolarmente soggiornante e residente in Italia; il bambino sia soggetto alla sua potestà, si trovi presso la sua famiglia anagrafica e non si affidato a terzi; la donna deceduta non abbia già a suo tempo goduto dell’assegno di maternità.
Ulteriori requisiti che devono possedere i richiedenti sono la residenza in Italia; essere cittadini italiani oppure di uno Stato dell’Unione Europea o essere in possesso della carta di soggiorno se si tratta di extracomunitari.
La domanda va presentata all’INPS entro il termine perentorio di 6 mesi successivi al parto o, in caso di affidamento o adozione, all’ingresso del bambino in famiglia. Qualora l’INPS rigettasse la domanda per mancanza di requisiti, la domanda stessa viene inoltrata d’ufficio al Comune di residenza del richiede per valutare se rientra nelle ipotesi di versamento dell’assegno dei maternità da parte dei Comuni.
Nel caso in cui venga respinta dall’Inps per mancanza dei requisiti, la domanda di assegno viene trasmessa d’ufficio al Comune di residenza del richiedente, dove viene esaminata quale richiesta di assegno di maternità dei Comuni.