Prolungamento dei congedi parentali
Il diritto al prolungamento dei congedi parentali, disciplinato in principio dall’art. 33 del T.U.sulla tutela della maternità e paternità (nel quale sono confluiti gli artt. 33, commi 1 e 2, della L.n. 104/1992 e 20 della L.n. 53/2000) è stato recentemente innovato dall’art. 3 del D.L.vo n. 119/2011. La formulazione dell’art. 33 del T.U. sul prolungamento del congedo parentale era la seguente: “1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
4. Resta fermo il diritto di fruire del congedo di cui all’articolo 32. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32“.
Attualmente dopo la riforma di cui all‘art. 3 del D.L.vo n. 119/2011 il suddetto art. 33 del T.U.è stato così riformulato: «1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.». I commi 2 e 3 restano invariati mentre invece il comma 4 è diventato: “Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32″, a seguito della soppressione del primo periodo.
L’innovazione quindi sta nel fatto che il periodo di 3 anni cui possono godere i genitori lavoratori con modalità continuativa o frazionata, costituisce il tempo massimo di congedo dei genitori durante i primi 8 anni di vita del bambino con handicap grave; tale periodo quindi non è cumulabile con il congedo parentale ordinario previsto dall’art. 32 del T.U.sulla tutela della maternità e paternità. Viene inoltre riconosciuto il diritto per i genitori di fruire di tale congedo anche in caso di ricovero del bambino in un istituto specializzato, purchè la presenza del genitore sia richiesta dai sanitari.