Indennità maternità prolungamento diritto
L’art. 24 del T.U. sulla tutela della maternità e paternità prevede che l’indennità maternità viene corrisposta alla lavoratrice anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di cui alle ipotesi previste dall’art. 54, comma 3, lett. b) e c), ossia in caso di licenziamento della lavoratrice per le seguenti motivazioni “…b) cessazione dell’attività aziendale cui essa è addetta; c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine” che si verifichino durante il periodo di congedo per maternità.
Al comma 2, dell’art. 24 cit., è previsto inoltre che “le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dall’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni“. Viene poi specificato, al comma 3, che nel computo dei suddetti 60 giorni, “non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale“. Se invece il congedo per maternità inizia dopo che sono passati 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata con godimento della indennità di disoccupazione, il comma 4 stabilisce che la lavoratrice avrà diritto “all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione“. Mentre invece se la lavoratrice non percepisce l’indennità di disoccupazione, presumibilmente perchè nei due anni precedenti ha prestato lavoro alle dipendenze di terzi non tenuti all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, il comma 5 afferma che la lavoratrice avrà diritto “all’indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell’ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell’assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, 26 contributi settimanali“.
Se invece la lavoratrice si trova all’inizio del congedo stesso sospesa e con godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazioni guadagni, in caso di congedo per maternità iniziato dopo 60 giorni dalla sospensione dal lavoro, avrà diritto “in luogo di tale trattamento, all’indennità giornaliera di maternità“, secondo quanto previsto dal comma 6.
Si evidenzia inoltre che a norma del comma 7, le disposizioni dell’art. 24 si applicano anche nei casi in cui la lavoratrice usufruisca della indennità di mobilità di cui all’art. 7, L.n. 223/1991.