Astensione facoltativa madri e padri
Il nostro ordinamento, recependo le direttive comunitarie e avvertendo fortemente l’esigenza di favorire la parità di trattamento tra uomini e donne in ambito lavorativo, ma soprattutto al fine di consentire una dimensione facilitata tra attività lavorativa, vita familiare e cura dei figli, ha inserito all’interno della legislazione sulla tutela della maternità e della paternità, il diritto ai congedi parentali. In principio la legge consentiva alla lavoratrice madre, dopo il parto e quindi dopo il periodo di astensione obbligatoria, il diritto ad usufruire di un ulteriore periodo di astensione dal lavoro di sei mesi, detto di astensione facoltativa, da godere nel primo anno di vita del bambino; tale diritto poteva essere anche goduto dal lavoratore padre, in alternativa alla madre.
Oggi l’alternativa tra i genitori nella fruizione di tale diritto è stata superata e l’astensione facoltativa, rinominata congedo parentale, è diventato diritto di entrambi i genitori. Non solo, ma anche la durata è stata prolungata, ciascun genitore può oggi godere del congedo parentale durante i primi otto anni di vita di ogni bambino, per un periodo complessivo massimo di 10 mesi. In particolare sia il lavoratore padre che la lavoratrice madre possono, nel limite massimo di 10 mesi complessivi, usufruire di un periodo massimo di congedi parentali di sei mesi continuativi o frazionati. Inoltre proprio per attuare il fine della legge, come sopra si è detto, che mira proprio a facilitare la dimensione lavorativa e quella della cura dei figli, è stata altresì prolungata la durata del periodo complessivo di godimento dei congedi parentali ad 11 mesi se viene realizzata la condizione che il lavoratore padre eserciti tale diritto per un periodo non inferiore a tre mesi continuativi o frazionati. Giova chiarire che con il termine “frazionato” si intende quando tra due periodi di congedo parentale c’è un periodo di rientro in servizio del lavoratore o della lavoratrice.
Ovviamente i genitori che usufruiscono dei congedi parentali mantengono i seguenti diritti: conservazione del posto di lavoro; riadibizione al rientro presso la la stessa unità produttiva; computo delle assenze dal lavoro nell’anzianità di servizio.
Naturalmente il congedo parentale spetta anche in caso di adozioni, affidamenti, adozioni e affidamenti preadottivi internazionali (artt. 36 e 37 T.U.) e può essere fruito nei primi tre anni dall’ingrsso del minore all’interno della famiglia. Inoltre, qualora al momento dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia una età compresa tra i 6 e i 12 anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore all’interno della famiglia.
Il diritto ai congedi parentali viene disciplinato dall’art. 32 del T.U. il quale nello specifico stabilisce che: “1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’àmbito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodocontinuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto“.
Si evidenzia che il lavoratore che intende usufruire di un periodo di congedo parentale è bene che formuli l’istanza al datore di lavoro per iscritto, meglio ancora con raccomandata a.r., con almeno un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni (o quello previsto dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro), restano salvi ovviamente i casi di impossibilità.