Obblighi datore tutela maternità e paternità:
Il datore di lavoro oltre agli obblighi di cui al precedente articolo sulla tutela della lavoratrice in caso di gravidanza e puerperio, a norma dell’art. 11 del T.U. ha il dovere di valutare i “rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare“.
Ha altresì il dovere, secondo quanto previsto dal comma 2, di “informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate“. Pertanto, qualora i risultati delle valutazioni, rivelino un rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, “il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro“, secondo quanto previsto dall’art. 12 del T.U.
Qualora la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall’art. 7, commi 3, 4 e 5 (i quali prevodono testualmente che: “3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro,d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. 5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.) dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo.
L’inosservanza di tali disposizioni è punita con l’arresto fino a sei mesi.
Giova evidenziare che l’allegato C al T.U.sulla Tutela della maternità e paternità, specifica l’elenco degli agenti, processi e condizioni di lavoro che presentano determinati rischi per la lavoratrice e sono:
A. Agenti (fisici, chimici e biologici):
1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;
c) rumore;
d) radiazioni ionizzanti;
e) radiazioni non ionizzanti;
f) sollecitazioni termiche;
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all’interno sia all’esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all’attività svolta dalle lavoratrici di cui all’art. 1.”
2. Agenti biologici: dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell’art. 75 del D.L.vo n. 626/1994 e succ. mod. ed integr., “nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell’allegato II“.
3. Agenti chimici: nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del
nascituro, sempreché non figurino ancora nell’allegato II e sono:
“a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell’allegato II;
b) agenti chimici che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) mercurio e suoi derivati;
d) medicamenti antimitotici;
e) monossido di carbonio;
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo“.
B. Processi: “Processi industriali che figurano nell’allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni“.
C. Condizioni di lavoro: “Lavori sotterranei di carattere minerario“.
Inoltre l’art. 13 del citato T.U. impone al datore di lavoro di tenere comunque in considerazione le direttive elaborate dalla normativa europea concernente la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici e dei processi industriali “ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l’attività svolta dalle predette lavoratrici“.
Il datore di lavoro infine, a norma dell’art. 14 del T.U. deve consentire alle lavoratrici gestanti di effettuare gli esami prenatali, clinici, le visite mediche specialistiche mediante la fruizione di permessi retribuiti nel caso in cui gli esami debbano essere effettuati durante l’orario di lavoro. Le lavoratrici, a norma del comma 2, per la fruizione di tali permessi debbono presentare al datore di lavoro ipposita istanza e, “la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami“.