Calcolo indennità congedi per maternità e paternità:
Per quanto concerne il trattamento economico e normativo durante il congedo per maternità e paternità la disciplina è la medesima sia per le lavoratrici che per i lavoratori (art. 29 T.U.). L‘art. 22 del T.U. prevede la corresponsione in favore delle lavoratrici, sia operaie che impiegate, di “un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità“; tale indennità ha carattere previdenziale ed è a carico dell’ente pubblico che gestisce l’assicurazione obbligatoria. Inoltre è previsto che:
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“I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie“;
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“Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti;
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“Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità”.
Per quanto concerne invece il cacolo della indennità, l’art. 23 del T.U. stabilisce che per la determinazione della sua misura, occorre tenere presente la retrbuzione, cioè la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga, che può essere stabilito in 4 settimane o mensile, già scaduto e immediatamente precedente a quello nel quale ha avuto inizio il congedo di maternità.
A tale importo andrà aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità o agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori che la lavoratrice evetualmente percepisce.
Si evidenzia inoltre che secondo il comma 3, del citato art. 23, “concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.” Mentre il comma 4, precisa che “per retribuzione media globale giornaliera si intende l’importo che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo“.
Nel caso in cui le lavoratrici “non abbiano svolto l’intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto, per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione“, l’importo della retribuzione media globale giornaliera, “si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso“.
Invece per quanto concerne le operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera si ottiene, a norma del comma 5: “a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l’orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti; b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell’azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l’orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell’ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l’orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite“.
Anche per quanto concerne il trattamento previdenziale, le regole sono le medesime sia per le lavoratrici che per i lavoratori (art. 29 T.U.). Esso è regolato dall’art. 25 del T.U. e prevede innanzi tutto che il periodo di congedo di maternità non richiede, in costanza di rapporto, “alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa“. Al comma 2, inoltre viene previsto che per i “soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro“. Ed infine al comma 3, dedicato a coloro che sono iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, “gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica“. Mentre per coloro che sono iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, “gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell’ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma“.