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Licenziamento disciplinare i passaggi da osservare

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia intenzione di licenziare un dipendente per giusta causa, dovrebbe rispettare in linea di massima questi adempimenti:

  • la violazione al codice disciplinare commessa dal lavoratore deve essere contestata immediatamente o quanto meno non appena si viene a conoscenza del fatto e subito dopo aver accertato, mediante indagine interna, le modalità di verificazione dell’evento;

  • la contestazione dell’addebito va fatta per iscritto a mezzo di raccomanda a.r. e seguendo la procedura prevista dal CCNL di settore ed in particolare segnalando nella medesima il termine entro il quale dovrà inviare le sue difese e/o richiedere di farsi ascoltare dal datore anche alla presenza di un rappresentante sindacale;

  • la mancata osservanza della forma scritta della contestazione disciplinare determina l’illegittimità del licenziamento irrogato se impugnato in sede giudiziale;

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  • far decorrere il termine minimo di 5 giorni (o altro eventualmente differente previsto dai contratti collettivi) dalla contestazione dell’addebito e poi procedere alla irrogazione della sanzione (in questo caso il licenziamento) che deve essere fatta sempre per iscritto;

  • se il lavoratore non ritira la raccomandata, occorre comunque attendere cinque giorni dalla restituzione della comunicazione non ritirata dal lavoratore, prima di irrogare la sanzione;

  • in caso di dubbi sul procedimento da seguire non esitare a farsi assistere da un legale, possibilmente esperto in diritto del lavoro.

Si evidenzia che l’art. 7 della L.n.l 300/1970 dispone quanto segue in tema di licenziamento disciplinare:

  • il codice disciplinare e le relative sanzioni in caso di violazioni deve essere affisso nei locali aziendali ove i lavoratori abbiano libero accesso;

  • Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato per iscritto l’addebito. La mancanza della forma scritta, sia della contestazione disciplinare che del licenziamento (o sanzione minore) comporta la illegittimità/nullità di tutta la procedura compreso il licenziamento

  • In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Le conseguenze in caso di licenziamento intimato senza la forma scritta, in caso di impugnativa innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro da parte del lavoratore, sono la dichiarazione di illegittimità e/o inefficacia. Pertanto il datore di lavoro potrà essere condannato, in base al regime di tutela reale o tutela obbligatoria applicabile alla fattispecie in base alle dimensioni dell’azienda (vedi gli articoli al riguardo sull’argomento, nel sito), alla riassunzione e/o reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato e comunque al risarcimento di tutti i danni conseguenti, ivi compresi la regolarizzazione della posizione contributiva ed assistenziale.

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