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La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto per la prima volta nello Statuto dei lavoratori del 1970, ha trovato in realtà un vero e proprio riconoscimento nel D.Lgs. 626/1994 e poi successivamente riconfermato nel D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono le seguenti (art. 50, D.Lgs. n. 81/2008 cit.):

  • diritto di accesso ai luoghi di lavoro e ove si svolgono le lavorazioni;

  • viene consultanto preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o nell’unità produttiva;

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  • è consultanto sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

  • è consultato in merito all’organizzazione della formazione;

  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche’ quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

  • riceve una formazione adeguata;

  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;

  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita’ competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

  • partecipa alle riunioni periodiche;

  • fa proposte in merito alla attivita’ di prevenzione;

  • avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

  • puo’ fare ricorso alle autorita’ competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate daldatore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle nonsiano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Inoltre, sempre secondo l’art. 50 cit., il rappresentante per la sicurezza deve avere a disposizione tutto il tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza che ciò naturalmente comporti una una perdita di retribuzione. Deve inoltre disporre dei mezzi e degli spazi necessari per il corretto esercizio delle sue funzioni e deve inoltre poter avere accesso anche ai dati contenuti nelle applicazioni informatiche, e cioè i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Importante evidenziare che il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresenanze sindacali. È la contrattazione collettiva che di norma stabilisce le modalità per l’esercizio delle sue funzioni.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è altresì tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

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