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Diritti patrimoniali dei lavoratori: diritto alla retribuzione e diritto al trattamento di fine rapporto

I diritti patrimoniali riguardano essenzialmente l’aspetto economico del rapporto di lavoro e comprendono nello specifico il diritto alla retribuzione e il diritto al trattamento di fine rapporto.

Quando si parla di retribuzione (o trattamento economico) ci si riferisce normalmente alla somma di denaro che il datore di lavoro è obbligato a corrisponde al lavoratore in cambio (quale corrispettivo) della prestazione di lavoro e per tutta la durata del rapporto di lavoro.

La nostra Costituzione impone che ogni lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e che la retribuzione deve essere sufficiente ad assicurare a sè e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa (art. 36).

La retribuzione possiede quindi le seguenti caratteristiche: obbligatorietà, continuità, determinatezza (o determinabilità).

È di norma la contrattazione collettiva di settore che stabilisce la retribuzione minima per le diverse categorie di inquadramento dei lavoratori.

Passando invece ad esaminare il diritto al trattamento di fine rapporto. Per trattamento di fine rapporto (in gergo definita pure liquidazione o buonuscita) si intende quella somma di denaro cui hanno diritti i lavoratori dipendenti in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, quindi anche in caso di licenziamento o dimissioni, come espressamente prevede l’art. 2120 c.c.

Per quanto concerne invece la modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto, lo stesso art. 2120 c.c. stabilisce che:

Dove per retribuzione annua, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, si intendono tutte le somme corrisposte per tutta la durata del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Si evidenzia inoltre che nel corso del rapporto il lavoratore, con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può richiedere ed ottenere per una sola volta una anticipazione non superiore al 70% del trattamento di fine rapporto maturato fino a quel momento. Tale richiesta di anticipazione però deve essere giustificata dalla necessità di: eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

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