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FINALITA’: tale comunicazione si utilizza quando un datore di lavoro intende licenziare per giusta causa (in tronco) senza preavviso un suo dipendente, lavoratore subordinato a tempo indeterminato.

[Inserire luogo e data]

Egr. / Gent.ma

Sig./ Sig.ra [completare]

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………….

Oggetto: comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa

Egr. Sig. /Gent.ma Sig.ra [completare],

siamo spiacenti di comunicarLe il Suo licenziamento ex art. 2119 c.c. con decorrenza immediata. Siamo giunti a tale determinazione poichè si è verificata la seguente causa che non constente la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto di lavoro con Lei intercorso: [completare descrivendo i motivi che hanno portato al licenziamento del dipendente].

Trattandosi di licenziamento per giusta causa, in base alla normativa legale e contrattuale, nessun preavviso Le viene riconosciuto e pertanto il Suo rapporto di lavoro cessa in data odierna, al momento della ricezione della presente.

La invitiamo pertanto a prendere contatto con i nostri Uffici per la corresponsione delle Sue competenze di fine rapporto.

Distinti saluti.

[completare con la firma del datore di lavoro]

NOTE:

  1. REQUISITI: per poter procedere al licenziamento per giusta causa è necessario che il lavoratore abbia commesso una gravissima negligenza ai suoi doveri, che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

  2. FORMALITA’: il licenziamento deve essere comunicato al dipendente tassativamente in forma scritta, in manca il provvedimento risulterebbe inefficace con tutte le relative conseguenze.

  3. TEMPISTICA: non appena il datore di lavoro viene a conoscenza delle gravissime mancanze del suo dipendente deve procedere immediatamente al suo licenziamento per giusta causa.

  4. SANZIONI: qualora in caso di giudizio il licenziamento sia ritenuto carente di giusta causa, al lavoratore licenziato spetta il pagamento della indennità di mancato preavviso; se invece il licenziamento risulta carente anche di giustificato motivo, il licenziamento sarà annullabile con le relative conseguenze in base alla consistenza numerica del dipendenti e quindi applicazione del regime della tutela reale o della tutela obbligatoria.

  5. NORMATIVA: art. 2119 c.c.; L.n. 604/1966 e L.n. 108/1990; ccnl.

  6. GIURISPRUDENZA: Cass. Sez. Lav. n. 5555/11, ecc.

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