FINALITA’: tale comunicazione si utilizza quando un datore di lavoro intende licenziare per giusta causa (in tronco) senza preavviso un suo dipendente, lavoratore subordinato a tempo indeterminato.
[Inserire luogo e data]
Egr. / Gent.ma
Sig./ Sig.ra [completare]
………….
Oggetto: comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa
Egr. Sig. /Gent.ma Sig.ra [completare],
siamo spiacenti di comunicarLe il Suo licenziamento ex art. 2119 c.c. con decorrenza immediata. Siamo giunti a tale determinazione poichè si è verificata la seguente causa che non constente la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto di lavoro con Lei intercorso: [completare descrivendo i motivi che hanno portato al licenziamento del dipendente].
Trattandosi di licenziamento per giusta causa, in base alla normativa legale e contrattuale, nessun preavviso Le viene riconosciuto e pertanto il Suo rapporto di lavoro cessa in data odierna, al momento della ricezione della presente.
La invitiamo pertanto a prendere contatto con i nostri Uffici per la corresponsione delle Sue competenze di fine rapporto.
Distinti saluti.
[completare con la firma del datore di lavoro]
NOTE:
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REQUISITI: per poter procedere al licenziamento per giusta causa è necessario che il lavoratore abbia commesso una gravissima negligenza ai suoi doveri, che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
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FORMALITA’: il licenziamento deve essere comunicato al dipendente tassativamente in forma scritta, in manca il provvedimento risulterebbe inefficace con tutte le relative conseguenze.
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TEMPISTICA: non appena il datore di lavoro viene a conoscenza delle gravissime mancanze del suo dipendente deve procedere immediatamente al suo licenziamento per giusta causa.
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SANZIONI: qualora in caso di giudizio il licenziamento sia ritenuto carente di giusta causa, al lavoratore licenziato spetta il pagamento della indennità di mancato preavviso; se invece il licenziamento risulta carente anche di giustificato motivo, il licenziamento sarà annullabile con le relative conseguenze in base alla consistenza numerica del dipendenti e quindi applicazione del regime della tutela reale o della tutela obbligatoria.
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NORMATIVA: art. 2119 c.c.; L.n. 604/1966 e L.n. 108/1990; ccnl.
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GIURISPRUDENZA: Cass. Sez. Lav. n. 5555/11, ecc.