Questa forma di aspettativa (per carica pubblica elettiva o sindacale) è prevista e regolata dall’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori (L.n. 300/1970) intitolato proprio “Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali”. Il citato articolo prevede testualmente che “I lavoratori che siano eletti membri del parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.”. Per quanto concerne poi i diritti pensionistici, lo stesso art. 31 prevede che su istanza dell’interessato i periodi di aspettativa per carica pubblica sono considerati utili ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione delle misura della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell’assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l’esonero.
Viene inoltre stabilito che in caso di malattia che si verifichi durante il periodo di aspettativa, il lavoratore conserverà il diritto alle prestazioni a carico degli enti previdenziali preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.