Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si caratterizza per la previsione di un termine di durata nel tempo. Ciò significa che nella lettera di assunzione è già indicata la durata del rapporto di lavoro (termine) con l’apposizione della data di scadenza dello stesso.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato viene disciplinato dal Decreto Legislativo 6.9.2001 n. 368, integrato recentemente dalla L.n. 183/2010 (c.d Collegato lavoro), nonchè dai contratti ed accordi collettivi che normalmente stabiliscono in che percentuale (rispetto al personale assunto a tempo indeterminato) è possibile procedere all’assunzione con contratto a tempo determinato.
Quando ricorrere al contratto a termine
Il datore di lavoro potrà ricorrere al contratto di assunzione a tempo determinato soltanto ed esclusivamente in presenza di particolari ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, così come indicato dall’art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 368/2001. A titolo esemplificativo è pertanto possibile l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per i seguenti motivi:
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per lavorazioni o produzioni con caratteristiche di stagionalità;
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per la realizzazione di un prodotto (opera, servizio) definito e determinato nel tempo e che abbia carattere occasionale o straordinario;
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per specifici programmi o spettacoli televisivi o radiofonici;
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per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (es. lavoratori assenti per malattia, infortunio, gravidanza),
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per tutte le altre ipotesi previste singolarmente dai contratti collettivi dei vari settori.
Inoltre il datore di lavoro che intende procedere ad assunzioni a termine è tenuto a darne avviso all’Ispettorato del lavoro, il quale – una volta verificate sussistenti le condizioni e richiesto in alcuni casi un parere alle organizzazioni sindacali di categoria – rilascerà a propria autorizzazione alla stipula.