Secondo quanto previsto dall’art. 2118 c.c. il datore di lavoro non è obbligato ad inserire nella lettera di licenzamento i motivi posti a base del provvedimento.
In tal caso il lavoratore potrà richiedere i motivi del licenziamento, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al datore di lavoro entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento, al fine di valutare la legittimità degli stessi. Infatti qualora tali motivi siano ritenuti dal lavoratore illegittimi, questi potrà far valere le sue ragioni nelle apposite sedi mediante impugnativa del licenziamento.
Occorre inoltre tener presente che i fatti contestati al lavoratore sono immutabili da parte del datore di lavoro nel senso che questi non può cambiarli succcessivamente o sostituirli con altri.
In caso di richiesta dei motivi, il datore di lavoro è obbligato a fornire le motivazioni in forma scritta entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del lavoratore.
La mancata indicazione dei motivi di licenziamento, o il ritardo nella risposta da parte del datore di lavoro hanno come conseguenza l’inefficacia del licenziamento. Anche la genericità o insufficienza delle motivazioni possono essere considerate motivi di inefficacia del licenziamento, poichè il datore di lavoro non ha la possibilità di modificare o integrare le motivazioni del licenziamento successivamente.