Differenze e tratti comuni tra licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo
Quali sono le differenze e i tratti comuni del licenziamento per giusta causa e quello per giustificato motivo soggettivo? Entrambe le forme di licenziamento hanno natura disciplinare e sono causati da un notevole inadempimento ai propri doveri del dipendente, ragion per cui il datore di lavoro deve osservare la procedura prevista dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori prima di procedere alla irrogazione del licenziamento.
Le differenze fondamentali sono riassuntivamente le seguenti:
licenziamento per giusta causa:
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maggiore gravità dei fatti commessi dal lavoratore (rispetto al licenziamento per giustificato motivo soggettivo);
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mancanza del periodo di preavviso (= licenziamento in tronco);
licenziamento per giustificato motivo soggettivo:
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minore gravità dei fatti commessi dal lavoratore;
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periodo di preavviso
I tratti comuni sono:
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tempestiva contestazione disciplinare in forma scritta inviata dal datore di lavoro al lavoratore;
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difese del lavoratore entro 5 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione disciplinare;
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irrogazione della sanzione al dipendente allo scadere dei 5 giorni di cui sopra.