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Istanza di vendita beni immobili pignorati

Ricorso per differenze retributive colf – badanti

FINALITA’:  questo tipo di atto viene utilizzato dal creditore esecutante/intervenuto (in possesso di titolo esecutivo) al fine di ottenere la vendita dei beni immobili pignorati e conseguentemente l’assegnazione del ricavato da tale vendita.

Tribunale Civile di [completare]

Giudice dell’esecuzione

Istanza di vendita ex art. 567 c.p.c.

per il/la Sig./Sig.ra [inserire nome del creditore], elettivamente domiciliato/a in [inserire città e via dello studio legale], presso lo studio dell’avv. [inserire nome e cognome del legale], che lo/la rappresenta e difende giusta procura a margine [ovvero in calce] del presente atto,

creditore

contro

il/la Sig. / Sig.ra [inserire nome e cognome del datore di lavoro; ovvero se si tratta di datore di lavoro persona giuridica inserire nome della società es. S.p.A. Rossi in persona del legale rappresentante pro tempore] domiciliato/a [inserire indirizzo del datore di lavoro persona fisica], [ovvero nel caso di datore di lavoro persona giuridica: con sede in … via … ]

debitore

* * *

 

Il sottoscritto avv. [completare], in qualità di procuratore del/della Sig. / Sig.ra [completare], nella procedura esecutiva immobiliare R.G. N. [completare con gli estremi della procedura], promossa dal/dalla Sig. / Sig.ra [completare] nei confronti del [completare con il nome del debitore], espone quanto segue:

Infine trattandosi di procedimento avente ad oggetto crediti di lavoro come sopra specificato, vige l’esenzione del versamento del contributo unificato.

Tanto ritenuto, l’Avv. [completare]

chiede

che venga disposta la vendita dell’immobile per il prezzo base sopra indicato, provvedendo a fissare l’udienza ai sensi dell’art. 569 cod. proc. civ.

Si producono i seguenti documenti: [completare con i documenti allegati]

[completare con luogo e data]

[completare con sottoscrizione avvocato]

.

NOTE

  1. FORMALITA’: tale istanza può essere depositata soltanto dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla notifica al debitore dell’atto di pignoramento.

  2. RIFERIMENTI NORMATIVI: Codice di procedura civile: artt. 567, 568, 569

 

 

 

 

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