Demansionamento, il lavoratore deve fornire le prove del danno non patrimoniale:
La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 29047 del 2017, ha precisato che il risarcimento del danno non patrimoniale (professionale, biologico ed esistenziale) a causa di demansionamento e dequalificazione non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma dovrà essere provato dal lavoratore che lo richiede.
Vediamo nei fatti la vicenda di cui alla sentenza 29047/2017 con l’articolo pubblicato oggi (6.12.2017) dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore (Firma: G. Piagnerelli; Titolo: “Demansionamento: per il danno non patrimoniale il lavoratore deve fornire le prove”) che di seguito riportiamo.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione il riconoscimento del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi cioè di inadempimento datoriale.
La vicenda – La Cassazione con la sentenza 29047/2017 ha chiarito che il prestatore ha il dovere di fornire una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell’esistenza di un pregiudizio provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita completamente diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Il pregiudizio – viene chiarito nella sentenza – non si concretizza quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella richiamata categoria, cosicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo, invece, sul lavoratore il preciso onere di allegare il demansionamento e di fornire al tempo stesso la prova ex articolo 2697 c.c.* del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale. La Corte ha così respinto le pretese del prestatore proprio perché non supportate da adeguato materiale probatorio prodotto nella fase di merito e certamente non esaminabile in fase di legittimità.
*Articolo 2697 Onere della prova
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento .
Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda.