Interpello sull’accesso all’indennità di disoccupazione:
Il Ministero del Lavoro con Interpello n. 31 del 2015 sull’accesso all’indennità di disoccupazione (DIS-COLL) ha risposto ad una istanza avanzata dalla CGIL in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 15 D.Lgs. n. 22/2015, recante la disciplina dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
In particolare l’istante chiede se l’indennità in questione possa essere riconosciuta agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e ai titolari di borsa di studio che svolgano attività di ricerca presso le Università e negli Enti di ricerca, in virtù dell’assimilabilità delle forme contrattuali utilizzate per regolare i descritti rapporti con i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha rappresentato quanto segue.
L’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015 individua, quali destinatari della indennità c.d. DIS-COLL, i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’INPS che abbiano perduto involontariamente l’occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, che non siano pensionati o possessori di partita IVA.
In ragione della tipologia di attività svolta, il Legislatore esclude dal novero dei destinatari espressamente gli amministratori e i sindaci.
Premesso quanto sopra, va osservato che la disciplina degli assegni di ricerca è contenuta nella normativa speciale di cui alla L. n. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.
In tale contesto, l’art. 22 individua negli “assegni di ricerca” una tipologia di rapporto del tutto peculiare, fortemente connotata da una componente “formativa” dell’assegnista (si pensi ai progetti di ricerca presentati dai candidati, selezionati e finanziati da parte del soggetto che eroga l’assegno).
Proprio in ragione di ciò, peraltro, la norma non definisce in alcun modo le modalità di effettuazione dell’attività di ricerca, neanche in termini astrattamente sovrapponibili a quelle della collaborazione coordinata e continuativa.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non sembra possibile argomentare l’applicazione dell’indennità di disoccupazione in ragione esclusivamente dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995 che riguarda, come noto, anche le prestazioni di lavoro autonomo. Piuttosto, la necessità di un richiamo espresso alla normativa previdenziale de qua, unitamente al particolare regime di esenzione fiscale dei relativi emolumenti, conferma la natura speciale del rapporto di ricerca.
Le medesime considerazioni possono essere richiamate anche per i titolari di borse di studio, anche in ragione di un dottorato di ricerca conseguito ai sensi dell’art. 4 L. n. 210/1998 i quali, per di più, sono sottratti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per espressa previsione dell’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.
In coerenza con l’interpretazione restrittiva della portata applicativa delle disposizioni dettate dalla L. n. 92/2012 in materia, quindi, non appare possibile estendere l’indennità de qua ai lavoratori il cui rapporto non sia inquadrato nell’ambito delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto.
Alla luce delle argomentazioni svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi nonché ai titolari di borse di studio non trova applicazione l’indennità di disoccupazione prevista in via sperimentale per l’anno 2015 per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS- COLL) di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015.
(Fonte: Ministero del Lavoro)