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Ricorso per illegittima attribuzione posizioni organizzative

Il ricorso per illegittima attribuzione di posizioni organizzative è utilizzato per tutti i rapporti di lavoro subordinato del pubblico impiego per instaurare un giudizio volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del procedimento per il conferimento delle posizioni organizzative e dei relativi atti e per l’effetto ottenerne l’annullamento e/o la disapplicazione, con conseguenziale condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno in favore del lavoratore illegittimamente escluso. Una volta redatto il ricorso, corredato dei relativi documenti (vedi la Sezione di questo sito dedicata alla preparazione del fascicolo di parte e a tutti gli adempimenti connessi), si procede al suo deposito presso la Sezione Lavoro del Tribunale Civile. Successivamente il ricorso, unitamente al decreto del giudice di fissazione di udienza, dovrà essere notificato alla controparte datoriale convenuta in giudizio. Da evidenziare che tra la data della notifica alla controparte e la data dell’udienza devono decorrere almeno 30 giorni. 

TRIBUNALE CIVILE DI [completare]
SEZIONE LAVORO
RICORSO
Per
il/la sig./sig.ra [completare] nato/a a [completare] il [completare] cod. fisc.  [completare] , rappresentato/a e difeso/a giusta procura a margine [oppure in calce] del presente atto, dall’avv. [completare] nato/a [completare] cod.fisc.[completare], pec [completare] ed elettivamente domiciliato/a presso il suo Studio in [completare], via [completare]
contro
[completare con l’indicazione della P.A. datrice di lavoro ] in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in [completare] , via [completare]
*°*°*°
Premesso che
1) Il/la ricorrente è dipendente del [completare], nella posizione funzionale di [completare] a far data dal [completare], Categoria [completare], in servizio presso il seguente reparto: [completare];
2) Con il CCNL Comparto [completare] del [completare] è stata disciplinata l’Area delle Posizioni Organizzative, caratterizzate da [completare]; posizioni che, come previsto dagli artt. [completare] del citato CCNL possono essere affidate solo a dipendenti collocati nella categoria [completare], sulla base di un incarico conferito con provvedimento scritto e motivato. In base al citato art. 20 le Aziende [completare];
3) L’art. [completare] del CCNL Comparto [completare] prevede che per il conferimento di tali incarichi, le aziende [completare];
4) L’art. [completare]  del CCNL cit. prevede, infine, che la valutazione della Posizione Organizzativa, la graduazione delle funzioni, il conferimento degli incarichi relativi alle Posizioni Organizzative e la valutazione periodica, saranno materia di contrattazione decentrata (concertazione);
5) L’Azienda resistente ha approvato, con Deliberazione del [completare] n. [completare] del [completare], il Regolamento interno sui criteri da adottare per il conferimento delle posizioni organizzative e alla loro valutazione periodica;
6) Tale Regolamento prevede innanzi tutto che per l’analisi delle Posizioni Organizzative i fattori e parametri sono rappresentati da: [completare]; e che il metodo per il conferimento delle Posizioni Organizzative si basa sul sistema del [completare], poiché in tal modo si garantisce la trasperenza e l’obiettività della scelta dei dipendenti cui affidare le posizioni organizzative;
7) Il Regolamento prevede inoltre che per il conferimento degli incarichi di ciascuna P.O., l’Azienda emette il Bando interno nel rispetto dei criteri del Regolamento. E che il Responsabile del [completare] in base alle domande dei candidati corredate dal relativo curriculum, nonché a seguito della valutazione degli stessi effettuata dalla Commissione all’uopo costituita, procederà alla redazione della graduatoria osservando i parametri previsti dal regolamento;
8) infatti il Regolamento stabilisce sul punto che: [completare]
9) a questo punto la Commissione di valutazione proporrà il nominativo dei candidati ritenuti più idonei all’incarico al Direttore [completare], accompagnato da un provvedimento motivato e scritto;
10) Al dipendente cui sia conferito l’incarico di P.O., secondo quanto previsto dall’art. [completare] del CCNL Comparto [completare] e dal Regolamento interno dell’Azienda, oltre alla normale retribuzione secondo la categoria di appartenenza, spetta un’indennità di funzione annua in misura variabile da un minimo di [completare] ad un massimo di [completare]. Il citato art. [completare] del CCNL Comparto [completare]  prevede inoltre che [completare];
11) L’Azienda resistente con Delibera [completare]  n. [completare] del[completare] istituiva nei seguenti Uffici [completare] le seguenti Posizioni Organizzative cui destinare un [completare] con almeno [completare] anni di esperienza nel settore di [completare];
12) In esecuzione della citata Delibera n. [completare], il Direttore Generale dell’Azienda, con Delibera n. [completare]  del [completare] , ha bandito un avviso interno per titoli per il conferimento, nell’ambito della Direzione [completare], di incarichi della durata di anni [completare] di responsabile delle seguenti Posizioni Organizzative: [completare];
13) Nel Bando è stato previsto che per il conferimento delle Posizioni Organizzative si sarebbe fatto riferimento alla disciplina prevista dal Regolamento in materia di posizioni organizzative di cui alla delibera n. [completare] del [completare]. E che è necessario, come requisito generale di ammissione di [completare] da possedere alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. E che, inoltre, ciascun candidato alla domanda di partecipazione da presentare all’Ufficio [completare] entro il termine di [completare] a decorrere dal [completare], avrebbe dovuto allegare i seguenti documenti: [completare: es. curriculum, pubblicazioni, titoli, ecc.];
14) Sempre il Bando prevede che spetta al [completare] e che spetta al [completare] scegliere i candidati ai quali affidare gli incarichi come segue: [completare];
15) Il/la ricorrente in data [completare] presentava domande per il conferimento degli incarichi di P.O. relativi a [completare] e veniva ammesso/a alla procedura selettiva per cui è causa;
16) Il Direttore [completare], con nota n. [completare]  del [completare], dopo aver valutato, personalmente e senza l’ausilio di una Commissione esaminatrice, i curricula e le esperienze professionali dei candidati (tra cui il/la ricorrente), proponeva, senza redigere alcun verbale dal quale risultassero le sue valutazioni, per ogni incarico di P.O. la seguente lista di candidati [completare]:
17) da tale lista risultava pertanto escluso/a il/la ricorrente nonostante in altre due procedure selettive bandite dalla stessa Azienda resistente sia stato/a, in base alle sue esperienze professionali, ritenuto tra i candidati maggiormente idonei;
18) Sulla  base della lista dei candidati proposti dal Direttore [completare] Aziendale per ogni incarico, il Direttore Generale con delibera n. [completare] del [completare], individuava, con decorrenza [completare] , quali responsabili delle P.O. I seguenti dipendenti: [completare] attribuendo alla prima posizione organizzativa l’indennità nella misura massima pari a € [completare]  annue e alla seconda e alla terza nella misura del [completare]  della misura massima e perciò pari a € [completare]  annue (doc. n. 7);
19) In considerazione di quanto fin qui esposto, il/la ricorrente, ritenendo di essere stato/a illegittimamente escluso/a dalla lista dei candidati selezionati per il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa, con nota del [completare], prot. n. [completare], chiedeva, unitamente ad altri colleghi come lui/lei esclusi a loro volta dalla lista, al Direttore [completare], al Direttore [completare], ai sensi e per gli effetti della L.n. 241/90 di avere accesso a tutti gli atti relativi alla procedura selettiva indetta con la Delibera n. [completare] mediante consegna di copia delle schede di valutazione con relativi punteggi attribuiti a tutti i partecipanti alla selezione e di tutti i verbali redatti nella citata procedura selettiva;
20) Senonchè tale domanda rimaneva priva di riscontro, con inutile decorrenza del termine di 30 giorni previsto dall’art. 25 L.n. 241/90;
21) Ritenendo il comportamento dell’Azienda lesivo dei suoi diritti, il/la ricorrente, unitamente ai citati colleghi, proponeva ricorso al TAR del [completare], notificato alla resistente in data [completare], al fine di veder riconoscere il loro diritto all’accesso alla documentazione amministrativa oggetto della richiesta formale, per l’effetto annullare il silenzio – rifiuto impugnato e infine ordinare all’Azienda l’esibizione, la visione e l’estrazione di copia dei documenti oggetto dell’istanza di accesso.
22) L’Azienda, dopo la notifica del ricorso al TAR in materia di accesso consegnava, con nota del [completare] prot. n. [completare], ai ricorrenti i seguenti documenti: [completare], ma non consegnava, perchè inesistente, [completare];
23) Al fine della valutazione delle competenze professionali del/della ricorrente giova rilevare che questi possiede i seguenti titoli [completare]  e si è occupato di: [completare]
Il/la ricorrente, ritenendo che l’esclusione dalla graduatoria e la mancata attribuzione di una delle P.O. messe a bando sia illegittima e fonte di danni, patrimoniali e non, è costretto/a suo malgrado a ricorrere alla giustizia di codesto Tribunale.
DIRITTO
Violazione degli artt.
[completare] del CCNL Comparto [completare], del Regolamento interno di cui alla Delibera n. [completare] del [completare], nonchè del [completare]
Il conferimento dell’incarico di P.O., come è noto, si realizza a mezzo di selezione da espletarsi sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati secondo quanto previsto dagli artt. [completare] del CCNL del [completare], dal Regolamento interno con cui sono stati definiti i criteri per il conferimento degli incarichi stessi, adottato con deliberazione n. [completare].
L’art. [completare] del CCNL Comparto[completare] cit. prevede che il titolare della P.O. Svolga le seguenti funzioni [completare].
L’ art. [completare]  del CCNL Comparto [completare] prevede che l’Azienda nello stabilire in via preventiva i criteri per il conferimento delle P.O. deve tenere conto di quanto segue: [completare].
Mentre invece il Regolamento interno, approvato con Delibera n. [completare]  del [completare] relativo alla definizione dei criteri in merito al conferimento delle posizioni organizzative, dopo aver specificato le caratteristiche proprie delle posizioni organizzative, stabilisce per quanto concerne i criteri per la Selezione quanto segue: [completare].
L’Azienda resistente, con delibera n. [completare] del [completare] ha bandito, nell’ambito della Direzione [completare], una Selezione interna per il conferimento delle seguenti posizioni organizzative [completare].
La citata delibera [completare] ha previsto, come requisito di ammissione alla selezione, l’appartenenza alla categoria [completare] e almeno [completare] anni di esperienza di coordinamento di Strutture [completare] e come criteri per l’attribuzione delle P.O. quelli di cui agli artt. [completare]  e [completare]  del CCNL Comparto [completare] e quelli indicati dal Regolamento interno approvato con Delibera n. [completare].
Il/la ricorrente in possesso del seguente titolo di studio [completare]  ed inquadrato in categoria [completare]  a far data dal [completare] e con [completare] anni di esperienza, in data [completare] presentava domande per il conferimento di ciascun incarico di cui sopra allegando a ciascuna domanda il proprio curriculum ed i titoli di cui era in possesso, come già indicato nelle premesse di fatto.
Il/la ricorrente veniva ammesso/a alla Selezione, ma non incluso nella lista dei candidati, potenziali assegnatari delle P.O. messe a bando.
A stretto rigore del Regolamento di cui alla Delibera [completare]  n. [completare] la omessa inclusione del/della ricorrente nella lista dei candidati sottoposta al Direttore Generale non veniva giustificata in alcun modo dal Direttore [completare] che aveva redatto la graduatoria. La omessa motivazione sul punto è illegittima in quanto il Regolamento interno di cui alla Delibera [completare] revede che il conferimento delle P.O. si deve basare sul sistema del [completare]  al fine di garantire la massima trasparenza.
Ma vi è di più.
Il Direttore Generale nello scegliere l’incaricato della P.O., in base alla lista dei candidati preposti dal Direttore [completare] per ogni incarico, con Delibera n. [completare] ha individuato con decorrenza dal [completare] i Responsabili per ciascuna P.O. senza alcuna motivazione.
La omessa motivazione sul punto è illegittima in quanto il Regolamento interno di cui alla Delibera n. [completare] prevede che il conferimento degli incarichi di P.O. deve essere disposto con provvedimento motivato e scritto.
Ciò premesso non c’è dubbio che siano illegittimi per violazione del sopraccitato Regolamento interno sia la nota del Direttore [completare] n. [completare]  del [completare], sia la Delibera n. [completare] del [completare] del Direttore Generale e che quindi le stesse debbano essere annullate e/o disapplicate con ogni consequenziale effetto.
A ciò si aggiunga che il comportamento dell’Azienda resistente rileva non solo sotto il profilo della violazione delle norme della Selezione per cui è causa, ma anche dell’art. 3 della L. 241/90 per assoluto difetto di motivazione, in quanto, come è noto, la Commissione esaminatrice era obbligata ad esprimere un giudizio su ogni titolo posseduto dai candidati e, ove non lo riteneva meritevole di apprezzamento, di esporre le specifiche ragioni della mancata valutazione al fine di dare certezza dell’intervenuto esame e di consentire il controllo sul relativo giudizio.
Nel caso di specie tutto questo non si è verificato.
Tale vizio appare ancora più grave in quanto, avendo il/la ricorrente chiesto l’attribuzione della P.O. in virtù dei requisiti culturali e della notevole esperienza  professionale maturata ed avendo altresì tutto puntualmente documentato, l’Azienda era obbligata a prendere precisa posizione al riguardo, atteso che l’art. 3 della L.n. 241/90 stabilisce al comma 1 che “la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
Ma anche tutto ciò nel caso di specie non si è verificato.
Difettano dunque sia la motivazione di tali atti che la relativa istruttoria che dovevano esser compiute e rese note dall’Azienda per far comprendere i criteri adottati e l’iter logico seguito per arrivare alla stesura della graduatoria finale.
Violazione del Regolamento interno di cui alla Delibera n. [completare] del [completare] sotto altro profilo in relazione al principio di trasparenza e della par condicio dei candidati
Come già dedotto in premessa, il/la ricorrente in considerazione della completa omessa motivazione sia della nota n. [completare]  del Direttore [completare]  sia della Delibera n. [completare]  del Direttore Generale chiedeva all’Azienda, ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/90 e succ. mod., di avere accesso agli atti della procedura selettiva, allo scopo di comprendere i presupposti di fatto e di diritto in virtù dei quali era stato escluso dal conferimento delle P.O. per le quali aveva presentato la relativa domanda.
L’Azienda non dava seguito alla domanda di accesso e dopo la notifica del ricorso al TAR  con nota del [completare]  prot. [completare], ammetteva di non aver redatto alcun verbale della procedura selettiva o scheda di valutazione.
Anche la omessa redazione dei verbali della procedura selettiva e delle schede di valutazione di ciascun candidato è illegittima come formalmente si eccepisce.
L’Azienda resistente, essendo un ente pubblico, è tenuta sia pure nell’utilizzare lo strumento gestorio privatistico, a perseguire il principio di legalità e di buon andamento.
L’Azienda resistente, proprio ispirandosi a questi principi e alla disciplina dell’Area delle P.O. di cui al CCNL Comparto [completare], con Delibera n. [completare] ha adottato il Regolamento interno sui criteri da adottare per il conferimento delle P.O. e per la loro valutazione periodica.
In tale Regolamento ha previsto che gli incarichi di P.O. devono essere attribuiti in base ai criteri prestabiliti da adottare di volta in volta secondo le complessità organizzative delle P.O. da conferire. E che tali criteri denominati “Fattori di valutazione” siano predeterminati in modo da limitare l’attività discrezionale (quantificazione mediante parametri; a ciascun parametro deve essere attribuito un valore espresso in punti; la graduatoria deve essere formulata in base alla sommatoria di tali punteggi e non su semplici analisi sintetiche).
Ciò premesso, non c’è dubbio che anche sotto questo profilo la nota n. [completare] del Direttore [completare]  e la Delibera n. [completare]  del [completare]  del Direttore Generale siano illegittime per violazione del Regolamento interno adottato dal Direttore Generale con Delibera n. [completare]  e debbono essere annullate e/o disapplicate con ogni consequenziale effetto.
Appare dunque di tutta evidenza la scorrettezza (malafede?) con cui ha agito l’Azienda  resistente.
Infatti la resistente non ha tenuto in alcun conto di quanto previsto dal Regolamento interno, il quale – come giova ribadire – stabiliva che i criteri per il conferimento delle Posizioni Organizzative, proprio nel rispetto del requisito della “trasparenza” della Selezione, dovevano basarsi sul sistema del punteggio, o metodo analitico che dir si voglia, e non della graduatoria basata su analisi sintetiche, proprio per evitare la discrezionalità dei giudizi e garantire così la par condicio di tutti i candidati.
Violazione canoni di correttezza e buona fede – inadempimento
La violazione della citata normativa costituisce oltre che violazione del più volte citato Regolamento anche un inadempimento da parte dell’Azienda resistente, poiché il procedere al conferimento di P.O. nel rispetto dei vincoli previsti dalla relativa normativa rappresenta uno dei tanti obblighi che l’Azienda stessa assume nei confronti dei propri dipendenti in forza del contratto di lavoro subordinato con essi stipulato.
Non c’è dubbio che gli atti posti in essere dall’Azienda Ospedaliera violano le norme che regolano l’attribuzione delle Posizioni Organizzative, sono contrarie all’art. 97 Cost. e ai canoni di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.
In altri termini, con riguardo alle procedure selettive di conferimento incarico disposte dal datore di lavoro, al quale sia riservata la valutazione comparativa, sia pure discrezionale di determinati requisiti, il dipendente è titolare di un diritto soggettivo al compimento effettivo e corretto delle operazioni valutative e comparative della sua posizione rispetto a quella degli altri scrutinati.
L’adempimento del datore di lavoro al corrispondente obbligo deve ritenersi non provato quando l’assegnazione dell’incarico risulti non motivata con la conseguenza del diritto al risarcimento del danno per il dipendente pretermesso. Nella specie non vi è dubbio che tale inadempimento sia stata la causa del mancato conferimento dell’incarico di P.O. per cui è causa.
Orbene, nel caso di specie, del tutto illegittimo è stato, alla luce di quanto sopra esposto, il modus operandi dell’Azienda resistente.
E tale modus operandi lede la posizione giuridica del/della ricorrente, che in virtù della elevata competenza professionale aveva quanto meno diritto ad essere inserito nella lista dei candidati cui assegnare le P.O., poiché non sono stati affatto tenuti in considerazione i suoi requisiti culturali, le sue attitudini, capacità professionali ed esperienza acquisita come ampiamente descritto al punto [completare] della narrativa del presente atto, né tanto meno risulta che queste siano state valutate e comparate rispetto a quelle degli altri dipendenti di categoria [completare] ai quali sono poi stati conferiti gli incarichi di P.O.
Peraltro la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ritiene che: “Nel vigente assetto normativo del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l’amministrazione opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, il cui esercizio è regolato dai canoni generali di correttezza e buona fede, che comportano, anche per le scelte discrezionali effettuate nell’ambito di procedure selettive, l’obbligo di una effettiva comparazione dei candidati” e pertanto “lo svolgimento delle operazioni valutative e comparative del datore di lavoro pubblico ai fini del conferimento di una posizione organizzativa è sindacabile dal giudice ordinario alla stregua dei canoni di buona fede e correttezza” (Cass. Sez. Lav. n. 9747/2004). Ed ancora: “nelle procedure selettive disposte dal datore di lavoro – al quale sia riservata la comparazione, sia pure discrezionale, di determinati requisiti per il conferimento di una data posizione nell’organizzazione del lavoro – deve riconoscersi al dipendente pubblico un vero e proprio diritto soggettivo all’effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e comparative della sua posizione rispetto a quella degli altri concorrenti” (Cass. Sez. Lav. n. 9747/04; n. 14971/02; n. 8710/99, ecc.).
C’è da aggiungere poi che costituisce ius receptum il principio secondo il quale il datore di lavoro debba osservare il precetto legale secondo il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e che tale principio si risolva nel possibile controllo giudiziale sulla coerenza delle scelte in special modo quando si tratti di valutazioni di professionalità (v. per tutte Cass. 12897/2002, 1519/2001, 14547/1999, ecc.).
In particolare la Suprema Corte ha stabilito che “in relazione alle procedure concorsuali per l’assunzione o la promozione di personale, rimane sottratta a qualsiasi controllo del giudice  e lasciata al potere discrezionale del datore di lavoro la regolamentazione delle specifiche e concrete modalità di espletamento del concorso, con i limiti costituiti dal rispetto dei canoni di comportamento secondo correttezza e buona fede, e sempre che le determinazioni dell’imprenditore rispondano a criteri di adeguatezza e ragionevolezza. L’esercizio dei poteri datoriali non risulta, pertanto, legittimo se le singole prove concorsuali risultino prive di capacità di determinare una adeguata, obiettiva e razionale selezione dei candidati, o si svolgano con modalità diverse da quelle pubblicizzate o portate a conoscenza dei candidati con il bando di concorso, o siano valutate con criteri che finiscano per agevolare alcuni candidati a discapito di altri” (Cass. 1382/2003).
Da tale assunto se ne può ricavare, sinteticamente, il principio secondo il quale l’esercizio del potere discrezionale datoriale sia sempre controllabile giudizialmente avuto riguardo ai criteri di coerenza logica, non contraddittorietà, trasparenza e soprattutto, assenza di arbitrarietà nelle scelte, in special modo nei casi, come quello di specie in cui il datore di lavoro aveva preventivamente individuato i parametri di valutazione per accedere alla selezione (requisiti culturali, attitudini, capacità professionale ed esperienza acquisita).
Ed era proprio al rispetto di tali parametri che l’Azienda di sarebbe dovuta attenere per assicurare congruità logica e trasparenza.
Pertanto contrariamente a quanto avvenuto nella realtà – e per stessa ammissione dell’Azienda resistente – i criteri seguiti per la scelta non hanno in concreto obbedito ad alcun parametro verificabile, né la resistente ha fornito elementi per evidenziare quali criteri siano stati realmente utilizzati nella scelta dei candidati da far confluire nella terna (che si sia trattato di criteri meritocratici o, al contrario, di ragioni diverse.. arbitrarietà.. favoritismo..).
In subordine
Ad ogni buon conto, in subordine, anche a prescindere dalla violazione delle norme e dei principi di cui sopra, si rileva che indubbiamente il/la ricorrente aveva diritto al conferimento di una P.O. in quanto, applicando i criteri cumulativi indicati dal Bando di selezione e comparando tali criteri con i titoli degli altri candidati, il/la ricorrente avrebbe avuto diritto al conferimento di una delle P.O. messe a bando.
Risarcimento danni
È evidente, quindi, che l’applicazione rigorosa dei criteri prestabiliti per la selezione de qua, avrebbe consentito al/alla ricorrente di essere inserito nella terna dei candidati selezionati e di conseguire una delle P.O. messe a bando.
A questo punto occorre rilevare quanto segue.
L’intento inequivocabile dell’Azienda era (o avrebbe dovuto essere!) proprio quello di selezionare, in applicazione dei criteri esposti in premessa, i dipendenti inquadrati in categoria [completare] che avessero una particolare ed approfondita esperienza professionale, comprovata da titoli di studio e specializzazioni.
È evidente dunque che se l’Azienda avesse realmente provveduto all’esame dei requisiti posseduti dal/dalla ricorrente questo/a sicuramente sarebbe stato/a inserito nella lista dei candidati selezionati e indubbiamente assegnatario di una P.O.
Appare importante a questo punto evidenziare che i candidati selezionati per l’assegnazione delle P.O. possedevano minori titoli del/della ricorrente, e nello specifico: [completare].
Stando così le cose appare chiaro che la maggior parte dei candidati facenti parte della lista era meno titolata e con meno esperienza professionale del/della ricorrente e pertanto appare altresì evidente che l’intera operazione per l’assegnazione delle P.O. è stata condotta dall’Azienda resistente nell’assoluta inosservanza del canone legale di cui all’art. 1375 c.c., potendosi ragionevolmente presumere che i candidati/assegnatari delle P.O. siano stati selezionati sulla base di criteri non inerenti la loro professionalità (ovviamente in danno di chi – come il/la ricorrente – possedeva in astratto tutti i requisiti per far parte della lista e assegnatario/a della P.O.).
A causa delle gravi violazioni commesse dall’Azienda, non solo il/la ricorrente è stato/a leso/a nel suo diritto a svolgere l’incarico di P.O. (atteso che l’incarico ha durata biennale e i tempi ordinari della Giustizia porteranno all’ottenimento di una sentenza in prossimità della scadenza della P.O.), ma anche a percepire la relativa indennità.
Per cui non c’è dubbio che abbia diritto ad essere risarcito di tali danni, patrimoniali e non, subiti e subendi.
Per quanto concerne l’entità del risarcimento del danno patrimoniale appare equo quantificarlo nella misura pari alla differenza tra il trattamento economico effettivamente percepito dal/dalla ricorrente e quello previsto per le posizioni organizzative per cui è causa, per tutta la durata dell’incarico.
A tal fine si rileva che l’art. [completare]  del CCNL Comparto [completare] e il Regolamento interno di cui alla Delibera n. [completare] prevedono quale corrispettivo per l’incarico di P.O. un’indennità di funzione in misura variabile da un minimo di € [completare]  ad un massimo di € [completare] l’anno.
La Delibera n. [completare]  del [completare], per la P.O. [completare] ha previsto l’indennità annua nella misura massima pari a € [completare], mentre per le P.O. [completare] ha previsto l’indennità annua nella misura del [completare] della misura massima di cui sopra, pari pertanto a € [completare] l’anno.
Quanto alla durata dell’incarico, si rileva che la Delibera n. [completare] che ha bandito la Selezione per cui è causa ha previsto la di [completare]  degli incarichi di P.O. , eventualmente rinnovabili.
Quanto al mancato conferimento delle P.O. per cui è causa, poiché anche nelle future selezioni l’aver ricoperto precedenti incarichi di P.O. potrebbe dare diritto per ogni anno di incarico all’attribuzione di punteggi, si chiede che l’Azienda resistente venga condannata ad attribuire nelle future selezioni per il conferimento di P.O., qualora il/la ricorrente  decida di parteciparvi, il punteggio per la P.O. per cui è causa come se il/la ricorrente ne avesse espletato il relativo incarico.
Per cui il quantum del danno patrimoniale subito dal/dalla ricorrente può essere liquidato in €  [completare] (.. anni nella misura massima)  o in subordine l’importo complessivo di € [completare] (.. anni nella misura del ..%) e, in caso di proroga [ad esempio biennale], in € [completare]  o quegli altri importi, maggiori o minori, ritenuti di giustizia.
Tutto ciò premesso e ritenuto e con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione il /la ricorrente, come sopra rappresentato e difeso
RICORRE
a codesto On.le Tribunale affinché, previa fissazione dell’udienza di discussione e reietto gni avverso dedotto anche istruttorio, Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Dichiarare l’illegittimità in parte qua del procedimento per il conferimento delle P.O. per cui è causa e dei relativi atti e per l’effetto annullare e/o disapplicare la nota prot. n. [completare]  del  [completare] del Direttore [completare] dell’Azienda resistente e la Delibera n. [completare]  del [completare] del Direttore Generale dell’Azienda resistente, dichiarando il/la ricorrente vincitore;
Condannare l’Azienda resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal/dalla ricorrente, oltre rivalutazione e interessi, da liquidare come indicato nel presente atto o in via equitativa;
Condannare l’Azienda resistente, in persona del suo legale rappresentante p.t. a riconoscere nello stato di servizio del/della ricorrente lo svolgimento della P.O. per cui è causa o, comunque, ad attribuire al/alla ricorrente nelle future procedure selettive o concorsuali interne nelle quali parteciperà il punteggio come se avesse svolto l’incarico per cui è causa.
Si dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni, oltre al domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [completare] al n. di fax [completare] e al seguenti indirizzo di posta elettronica [completare].
Si chiede di essere ammessi alla prova contraria di eventuale prova per testi richiesta e ammessa per parte resistente con i medesimi testimoni.
Si producono i n. [completare]  documenti richiamati nel presente atto come appresso indicati [completare]:
[completare con luogo, data e firma del legale]

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